Speditore e Accordo ADR

Speditore e Accordo ADR

Che cos’è l’ADR?

La normativa ADR rappresenta l’accordo internazionale relativo al trasporto di merci pericolose su strada. L’acronimo “ADR” significa Agreement for transport of Dangerous goods by Road. Tale accordo è stato siglato a Ginevra nel 1957 ed è entrato in vigore nel 1968, ed attualmente è stato sottoscritto da 54 Paesi tra cui l’Italia. L’obiettivo principale dell’accordo ADR è quello di armonizzare le varie norme di sicurezza, in merito al trasporto delle merci pericolose, in modo da garantire un elevato livello di sicurezza durante il trasporto.


A chi è diretto?
La normativa ADR è rivolta a tutti quegli operatori che, a vario titolo, sono coinvolti nel trasporto di merci pericolose (speditore, trasportatore, destinatario, caricatore, scaricatore, imballatore, riempitore e gestore di un container-cisterna o di una cisterna mobile).
Infatti, nel D.Lgs. 35/2010, viene specificato che ogni impresa la cui attività comporta trasporti di merci pericolose, oppure operazioni di imballaggio, di carico-scarico o di spedizione, debba designare uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose (Consulente ADR).

Il Consulente ADR
Il Consulente viene nominato dall’azienda e ha come compito principale far rispettare le disposizioni in materia di trasporto delle merci pericolose. Il Consulente deve possedere un certificato di formazione professionale ADR rilasciato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito del superamento dell’esame. Il compito principale del Consulente è facilitare l’opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni e per l’ambiente inerenti alle operazioni di trasporto di merci pericolose.

Adesione Accordo Multilaterale M351
Anche l’Italia ha aderito, nel mese di maggio, all’accordo multilaterale M351, presentato il 10 gennaio scorso dalla Gran Bretagna.
L’ Accordo prevede l’esenzione dalla nomina del consulente ADR per gli “speditori occasionali, le aziende che ricoprono il ruolo di speditore di merci pericolose ai sensi dell’attuale paragrafo 1.8.3.2 dell’ADR, cioè gli speditori:
“che non eseguono, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose o operazioni di imballaggio, di riempimento, di carico o di scarico connesse a tali trasporti, ma che eseguono occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni di imballaggio, di riempimento, di carico o di scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi”.
L’accordo sarà valido fino al 31 dicembre 2024.

Si rammenta, a tal proposito, che dopo tale data a seguito dell’entrata in vigore dell’ADR 2025, sarà valida la modifica proposta proprio dalla Gran Bretagna (documento ECE/TRANS/WP.15/AC.1/166) in merito all’esenzione della nomina del consulente da parte degli speditori “occasionali” (comunque subordinata all’emanazione da parte delle Autorità competenti nazionali di disposizioni di legge in tal senso).

Con l’edizione 2025 dell’ADR il paragrafo 1.8.3.2 sarà così modificato: “Le autorità competenti delle Parti contraenti possono prevedere che le presenti disposizioni non si applichino alle imprese:
a) Riservato
b) le cui attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, non superiori ai limiti definiti a 1.1.3.6 e 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5; ovvero
c) che non eseguono, a titolo di attività principale o accessoria, spedizioni, trasporti di merci pericolose o operazioni di imballaggio, di riempimento, di carico o di scarico connesse a tali trasporti, ma che eseguono occasionalmente spedizioni, trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni di imballaggio, di riempimento, di carico o di scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi.”